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 Risposte di prima consulenza  - Pagina 1 di 4
Domanda n 1213626320:
- Quale è il diverso trattamento di fine mandato per gli agenti di commercio in relazione agli Accordi Economici Collettivi. ? Differenze fra A.E.C . Commercio ed A.E.C. Industria
Risposta:

Gli A.E.C. (ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI)
Gli A.E.C. rappresentano il completamento della disciplina giuridica e normativa italiana in materia di Agenzia.
Si contraddistinguono due diversi tipi di A.E.C. Commercio ed Industria:
o A.E.C. – COMMERCIO:
disciplinano i contratti di Agenzia stipulati tra preponente e agente per la definizione di attività di rappresentanza nell’ambito del Commercio.
Il testo aggiornato degli A.E.C.  Commercio è consultabile cliccando qui: http://www.agentidicommercio.it/moduli/AEC/AEC_Commercio_febbraio_2009_DEFINITIVO.pdf

o A.E.C. – INDUSTRIA: disciplinano i contratti di Agenzia stipulati tra preponente e agente per la definizione di attività di rappresentanza nell’ambito dell’Industria.
Il testo aggiornato degli A.E.C.  Commercio è consultabile cliccando qui: http://www.agentidicommercio.it/moduli/AEC/AEC_settore_Industria.pdf


Particolare rilievo assumono le differenze, nell’ambito dei due accordi, negli importi da versare a titolo di indennità, al momento della conclusione del rapporto di agenzia.
Allo scopo di fornire uno strumento pratico ed esemplificativo, relativo al calcolo dell’indennitá di fine rapporto, riportiamo i seguenti esempi:

CALCOLO INDENNITÁ DI FINE RAPPORTO – A.E.C. COMMERCIO

L’indennità totale è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e pagate fino al momento della cessazione del contratto, ed è composta da:
- indennità di risoluzione del rapporto – spetta per legge e risponde al principio di equità
- indennità suppletiva di clientela – spetta nel caso in cui, l’attività di agenzia abbia incrementato notevolmente il numero di clienti attivi aziendali.
- indennità meritocratica – spetta se l’importo complessivo dell’indennità di risoluzione del rapporto aumentato dell’importo relativo all’indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dall’art. 1751 c.c. e sia stato incrementato il numero delle aziende clienti grazie all’attivitá di rappresentanza dell’agente.
 
Nel nostro esempio assumiamo che:
- il contratto di agenzia ha avuto durata di 2 anni ed é stato stipulato in regime di plurimandato.
- Il primo anno l’agente ha percepito provvigioni pari a € 20.000
- Il secondo anno l’agente ha percepito provvigioni pari a € 40.000
CALCOLO INDENNITÁ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
All’agente spetterà 3% sulle provvigioni maturate se queste non superino € 6.000,00
All’agente spetterà 1% sulle provvigioni maturate se queste non superino € 9.000,00
Pertanto, nel nostro esempio, l’indennità di clientela sarà pari 1% X 60.000 =  € 600,00

CACOLO INDENNITÁ SUPPLETTIVA DI CLIENTELA
3% SULLE PROVVIGIONI MATURATE NEI PRIMI 3 ANNI DI DURATA DEL RAPPORTO DI AGENZIA
Pertanto, nel nostro esempio, essendo la durata pari a 2 anni, all’agente spetterà 3% X 60.000 =  € 1.800,00

CALCOLO INDENNITÁ MERITOCRATICA
Tale indennità si calcola sulla base dell’incremento di fatturato dell’agente nel corso degli anni, ovvero, si calcola la percentuale di aumento del fatturato del secondo anno rispetto al primo (valore provvigione 1º anno/valore provvigione 2º anno). L’indennità verrà calcolata sulla base dei seguenti parametri:
- 1% nei casi di incremento di fatturato fino al 33%
- 2% nei casi di incremento di fatturato fino al 66%
- 3% nei casi di incremento di fatturato superiore al 66%
Pertanto nel nostro esempio:
20.000/40.000= 50%
2% X 60.000= 1.200,00
Il totale dell’indennitá dovuta all’agente è:
indennità di fine rapporto: 600,00
indennità suppletiva di clientela: 1.800,00
Indennitá meritocratica: 1.200,00
TOTALE = 3.600,00

CALCOLO INDENNITÁ DI FINE RAPPORTO – A.E.C. INDUSTRIA

L’indennità totale è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e pagate fino al momento della cessazione del contratto, ed è composta da:
- indennità di RISOLUZIONE DEL RAPPORTO – spetta per legge e risponde al principio di equità
- indennità suppletiva di clientela – spetta nel caso in cui, l’attività di agenzia abbia incrementato notevolmente il numero di clienti attivi aziendali
- indennità per apporto di nuovi clienti: spetta solo se l’incremento sia stato significativo e se le attività poste in essere dall’agente continueranno anche dopo la scadenza del contratto.

Nel nostro esempio assumiamo che:
- il contratto di agenzia ha avuto durata di 2 anni ed é stato stipulato in regime di plurimandato.
- Il primo anno l’agente ha percepito provvigioni pari a € 20.000
- Il secondo anno l’agente ha percepito provvigioni pari a € 40.000
CALCOLO INDENNITÁ DI CLIENTELA
All’agente spetterà 4% sulle provvigioni maturate se queste non superino € 6.200,00
All’agente spetterà 2% sulle provvigioni maturate comprese tra € 6.200,00 e € 9.300,00
All’agente spetterà 1% sulle provvigioni che superino € 9.300,00

Pertanto, nel nostro esempio, l’indennità di clientela sarà pari 1% X 60.000 =  € 600,00

CALCOLO INDENNITÁ SUPPLETTIVA DI CLIENTELA (A)
3% SULLE PROVVIGIONI MATURATE
Pertanto, nel nostro esempio all’agente spetterà 3% X 60.000 =  € 1.800,00

CALCOLO INDENNITÁ SUPPLETTIVA DI CLIENTELA (B)
Tale indennità si calcola sulla base dell’incremento di fatturato dell’agente nel corso degli anni, ovvero, si calcola la percentuale di aumento del fatturato del secondo anno rispetto al primo (valore provvigione 1º anno/valore provvigione 2º anno). L’indennità verrà calcolata sulla base dei seguenti parametri:
- 1% nei casi di incremento di fatturato fino al 100%
- 2% nei casi di incremento di fatturato oltre il 100%
- 3% nei casi di incremento di fatturato oltre il 150%

Pertanto nel nostro esempio:
20.000/40.000= 50%
1% X 60.000= 600,00
Il totale dell’indennità dovuta all’agente è:
indennità di fine rapporto: 600,00
indennità suppletiva di clientela: 1.800,00
Indennitá meritocratica: 600,00
TOTALE = 3.000,00

 

 

Domanda n 1177326320:
- Quale è la procedura per iniziare un’attivitá di agente o rappresentante di commercio ?
Risposta:

Nell’ambito della Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, entra in vigore il decreto legislativo 59/10, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm

che realizza a partire dal 8 maggio 2010 la soppressione del ruolo degli agenti e rappresentanti tenuto dalla Camera di commercio.

 

La procedura per iniziare un’attivitá di agente o rappresentante di commercio è la seguente:

 

·       ISCRITTI AL RUOLO DI AGENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO PRIMA DELL’8 MAGGIO 2010 devono:

presentare l'istanza di inizio attività, utilizzando i moduli del registro delle imprese nei quali devono inserire:

-          la data di inizio dell'attività di agente oppure quella di rappresentante

-          la descrizione dell'attività, specificando i prodotti

-          allegare il modello  Cia/RR per dichiarare l'assenza di incompatibilità per l'esercizio

delle attivitá.

 

·         NON ISCRITTI AL RUOLO DI AGENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO:

a) presentare la dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.), utilizzando il modulo DIA ottenibili all’ufficio del registro delle imprese.

SI SEGNALA INOLTRE CHE: nel campo relativo alla descrizione dell’attività deve essere inserita la seguente dicitura “inattiva, in attesa di trasmissione della successiva comunicazione (c.i.a.) per l'esercizio dell'attività di agente / rappresentante di commercio di: ...... (specificare i prodotti)”.

 

 

b) dopo almeno 30 giorni, e non oltre 395, dalla data di presentazione della d.i.a., la comunicazione di inizio attività (c.i.a.), puó essere presentata utilizzando gli appositi moduli del registro delle imprese. È necessario allegare il modello  Cia/RR per dichiarare l'assenza di incompatibilità per l'esercizio delle attività.

 

SI SEGNALA INOLTRE CHE se viene dichiarata come attività quella di agente, non è possibile svolgere anche l’attivitá di rappresentante.

 

   

   

Domanda n 1149026320:
- l'attività del procacciatore d'affari è limitata nel tempo oppure continuativa ??
Risposta:
Questo è un argomento dibbattuto e su cui la giurisprudenza non si è espressa in modo uniforma, infatti mentre diversi orientamenti intendono l'attività di procacciatore d'affari come una attività limitata nel tempo ( in genere max 6 mesi ) oltre il quale l'attività si desume continuativa e quindi equivalente al rapporto di agenzia, altre sentenze sono di orientamento opposto, fra queste segnaliamo : Sia quella della Cassazione (sent. N. 13629 del 2005) che afferma che, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti; la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, ma inoltre la Corte di Appello di Roma (con sent. N. 8366 del 9 febbraio 2010) riibadisce il concetto affermando che "l'agente, a differenza del procacciatore di affari, ha l'obbligo, la necessità giuridica di svolgere la sua attività di promozione dei contratti, laddove l'analoga attività del procacciatore dipende soltanto dalla sua iniziativa ed è, quindi, sempre occasionale, anche quando, di fatto, sia continuativa"
Domanda n 1148926320:
- Sono un agente di commercio plurimandatario cui la casa mandante sta revocando il mandato per mancato raggiungimento del BUDGET, quali indicazioni potete darmi in merito
Risposta:
Personalmente ritengo che il contratto di agenzia non possa essere considerato un "contratto d'opera! E pertanto non si possa reclamare il mancato raggiungimento di Budget al fine della risoluzione dello stesso, sta di fatto che in merito, esistono sentenza contraddittorie; fra queste merita di essere citata la sentenza del 23 luglio 2007, n. 241, del Tribunale di Treviso che ha affermato che costituisce giusta "causa di recesso" da parte della preponente il mancato raggiungimento del budget da parte dell'agente, laddove, per espressa previsione contrattuale, tale mancato raggiungimento - che nella fattispecie oltretutto risultava concordato tra le parti in piena autonomia negoziale e mediante valutazioni prognostiche, non sindacabili nel merito - costituisca inadempimento grave e legittimante la risoluzione.
Domanda n 982179194:
- Quali sono i requisiti per iscriversi all'albo agenti di commercio ? Grazie Luca di Trento
Risposta:
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere svolta individualmente o in società, in quest'ultimo caso i requisiti previsti per l'iscrizione devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti. L'iscrizione al Ruolo sarà accolto o respinto con provvedimento dalla presentazione della domanda.

REQUISITI GENERALI:

  • essere maggiorenne;
  • essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell' Unione Europea o straniero non comunitario;
  • residente in Italia munito del permesso di soggiorno;
  • aver assolto gli obblighi scolastici conseguendo il relativo titolo (per i nati prima dell' 1/1/1952 occorre la licenza elementare, mentre per i nati successivamente la licenza di scuola media).

REQUISITI MORALI:

  • avere il godimento dei diritti civili;
  • non essere stato interdetto o inabilitato;
  • non essere stato dichiarato fallito;
  • non essere stato condannato, salvo che non sia stata ottenuta la riabililazione, per i seguenti delitti: contro la Pubblica Amministrazione, I' amministrazione della giustizia, la fede pubblica, I' economia pubblica, I' industria e il commercio, omicidio volontario, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni. La riabilitazione viene concessa dall' autorità giudiziaria trascorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale è stata scontata, o si è comunque estinta, se il condannato ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

REQUISITI PROFESSIONALI (è sufficiente solo uno dei seguenti requisiti):

  • essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche;
  • aver superato un corso professionale riconosciuto dalla Regione e organizzato dalla Camera di Commercio seguito da esame scritto ed orale;
  • aver lavorato, per almeno due anni negli ultimi cinque:
  • A)come dipendente con qualifica di addetto alla vendita (1° o 2° livello del contratto del Commercio; 6° o 7° livello del contratto dell' lndustria); nel caso di viaggiatore piazzista va bene qualsiasi livello;
  • B)essere stato titolare di un' impresa che abbia svolto attività di commercio o di somministrazione alimenti e bevande.
Domanda n 982079194:
- buongiorno sono della provincia di Trento e qui per poter aprire P.Iva per essere agenti bisogna frequentare un corso di 100 ore e sostenere un esame scritto orale, ma chi ha lavorato nel settore commercio ho sentito dire non abbia questo obbligo.può eventualmente dirmi che contratto effettivamente vale e quanto bisogna aver lavorato nel commercio? grazie Luca
Risposta:

PER ISCRIVERSI ALL'ALBO AGENTI, questi sono i REQUISITI PROFESSIONALI E/O TITOLI EQUIPOLLENTI (è sufficiente uno dei seguenti requisiti):

•essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche;
•aver superato un corso professionale riconosciuto dalla Regione e organizzato dalla Camera di Commercio seguito da esame scritto ed orale;
•aver lavorato, per almeno due anni negli ultimi cinque:
•1)come dipendente con qualifica di addetto alla vendita (1° o 2° livello del contratto del Commercio; 6° o 7° livello del contratto dell' lndustria); nel caso di viaggiatore piazzista va bene qualsiasi livello;
•2)essere stato titolare di un' impresa che abbia svolto attività di commercio o di somministrazione alimenti e bevande.

Domanda n 219818190:
- Buonasera, sto per aprire una subagenzia, quale codice subagente dovrò indicare per l'iscrizione iva? Mi confermate che dovrò effettuare l'scrizione alla camera di commercio,alla posizione inps ed aprire la partita iva?
Risposta:
Le iscrizioni sono quelle da lei indicate. Per il codice di attività deve indicarmi qual è il settore commerciale nel quale svolge attività di agente.
Domanda n 215218190:
- Spero possiate dare una risposta alla mia domanda. Lavoro come agente di commercio da più di un anno e l'impresa per cui lavoro vuole chiudere il contratto di agenzia senza un valido motivo. Possono farlo? E ho diritto ad un risarcimento?
Risposta:
Se il contratto che lei ha stipulato è a tempo determinato e l'azienda intende risolvere il contratto senza che sussistano chiare ed inequivocabili inadempienze contrattuali, l'azienda deve risarcirle i danni. Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere da contratto dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito, che non può essere comunque inferiore, per il codice civile, ad un mese per il primo anno di durata del contratto. La violazione dell'obbligo di preavviso comporta il risarcimento del danno subito.
Domanda n 213718190:
- Buongiorno! Ho una domanda in merito al diritto di esclusiva del rapporto di agenzia, mi chiedevo quale sia il suo reale contenuto, se è possibile derogarvi e quali conseguenze comporta una sua violazione. Grazie anticipatamente per la risposta. Francesco
Risposta:
Il diritto di esclusiva è disciplinato dall'art. 1743 del Codice Civile e prevede che il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese in concorrenza tra loro. E' dunque un elemento presunto nel rapporto di agenzia, anche se le parti possono espressamente derogarvi. La sua violazione comporta l'obbligo al risarcimento dei danni materiali e morali.
Domanda n 213818190:
- Buonasera. Mi chiamo Mario e sto per concludere un contratto di agenzia con una casa mandante e vorrei avere ben chiara la distinzione tra agente di commercio mono o plurimandatario. Potete gentilmente chiarirmi il dubbio? Grazie mille.
Risposta:
L'agente di commercio può avere mandato ad operare per un solo preponente e in tal caso è definito "monomandatario" o agire per diverse case mandanti come "plurimandatario". Il primo non può intrattenere rapporti di agenzia con altri preponenti, mentre l'agente plurimandatario può operare per più imprese, ma non in concorrenza tra loro.
 
Risposte di prima consulenza - Pagina 1 di 4

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