Normativa agenti di commercio


La professione degli agenti di commercio è estremamente diffusa,  rappresenta la cerniera di collegamento fra le aziende ed i clienti. Di conseguenza, è evidente l'importanza e l'attenzione che gli agenti di commercio rivestono nel mondo delle aziende e nel commercio.

In questa sezione riportiamo gli aspetti giuridici, amministrativi, previdenziali, contabili e fiscali, per l'avvio e la gestione della professione degli agenti di commercio, fornendo un taglio sintetico, chiaro ed operativo.

Si fornisce consulenza specifica in materia, questa sezione è stata sviluppata da:
Claudio Calastri
dottore commercialista e revisore dei conti.
(non si autorizza la copia e la riproduzione anche parziale dei contenuti riportati, senza espressa autorizzazione, secondo la normativa vigente www.agentidicommercio.it )

 
SCADENZARIO

18 FEBBRAIO

- Versamento Contributi  fissi INPS IV rata

28 FEBBRAIO

- Presentazione telematica Comunicazione Annuale Iva Anno

18 MARZO

- Versamento saldo IVA IV trimestre (cod. trib. 6099)

- Versamento Tassa Vidimazione Libri Sociali delle società di capitali (cod. trib. 7085)

30 APRILE*

- Presentazione telematica Spesometro

16 MAGGIO

- Versamento Contributi fissi INPS I rata 

16 MAGGIO

- Versamento IVA I Trimestre (cod. trib. 6031)

17 GIUGNO

- Versamento Saldo/I Acconto IRPEF, IRAP e Saldo/Acconto INPS

- Versamento I rata IMU

- Versamento Diritto Camerale (cod. trib. 3850)

16 LUGLIO

- Versamento saldo e acconto IRPEF + 0,4%
- Versamento saldo e acconto IRAP + 0,4%
- Versamento saldo conguaglio INPS (anno ****) + 0,4%
- Versamento acconto INPS (anno ****) + 0,4%

16 LUGLIO

- Versamento Diritto Camerale + 0,4%

16 AGOSTO

- Versamento Contributi fissi INPS II rata

16 AGOSTO

- Versamento IVA II Trimestre (cod. trib. 6032)

30 SETTEMBRE

- Presentazione telematica Modello Unico/Irap

18 NOVEMBRE

- Versamento Contributi fissi INPS III rata 

18 NOVEMBRE

- Versamento IVA III Trimestre (cod. trib. 6033)

30 NOVEMBRE

- Versamento II acconto IRPEF
- Versamento II acconto IRAP

16 DICEMBRE

- Versamento Saldo IMU

27 DICEMBRE

- Versamento acconto IVA

 

* salvo proroghe



Normativa Agenti di Commercio

L'iscrizione all'albo agenti

Requisiti e titoli equipollenti per l'iscrizione all'albo agenti di commercio

Normativa

Il contratto di agenzia

Accordi Economici Collettivi

Patto di non concorrenza

Patto di non concorrenza post contrattuale
Mancata iscrizione Albo Agenti Commercio e suoi effetti

Adempimenti fiscali

Iscrizione Ruolo Agenti

Iscrizione Registro Imprese

Iva: inizio variazione cessazione

Cessazione dell'attività

Comunicazione annuale dati IVA

Dichiarazione IVA annuale

Dichiarazione unificata (UNICO)

Irpef

Ires

Irap

Studi di settore

Enasarco Art 16

Enasarco

Iscrizione Enasarco

Contributi previdenziali

F.I.R.R.

Contributi volontari

 

Prestazioni previdenziali

Inps

Iscrizione

Contributi previdenziali

Prestazioni previdenziali

Contributi volontari

Ritenute

Ritenute fiscali

Provvigioni soggette a ritenute

Ritenute ridotte

 

  Contabilità

Regimi contabili

Contabilità ordinaria

Contabilità semplificata

Contabilità supersemplificata

Contabilità forfetaria

Regimi agevolati

Libri contabili

Libro giornale

Libro degli inventari

Libro mastro

Registro dei beni ammortizzabili

Registri delle società

 

 

L'iscrizione all'albo agenti

 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere svolta individualmente o in società, in quest'ultimo caso i requisiti previsti per l'iscrizione devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti. L'iscrizione al Ruolo sarà accolto o respinto con provvedimento dalla presentazione della domanda.

REQUISITI GENERALI:

Essere maggiorenne;
essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell' Unione Europea o straniero non comunitario;
residente in Italia munito del permesso di soggiorno;
aver assolto gli obblighi scolastici conseguendo il relativo titolo (per i nati prima dell' 1/1/1952 occorre la licenza elementare, mentre per i nati successivamente la licenza di scuola media).


REQUISITI MORALI:

Avere il godimento dei diritti civili;
non essere stato interdetto o inabilitato;
non essere stato dichiarato fallito;
non essere stato condannato, salvo che non sia stata ottenuta la riabililazione, per i seguenti delitti: contro la Pubblica Amministrazione, I' amministrazione della giustizia, la fede pubblica, I' economia pubblica, I' industria e il commercio, omicidio volontario, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni. La riabilitazione viene concessa dall' autorità giudiziaria trascorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale è stata scontata, o si è comunque estinta, se il condannato ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.


REQUISITI PROFESSIONALI (è sufficiente solo uno dei seguenti requisiti):

Essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche;
aver superato un corso professionale riconosciuto dalla Regione e organizzato dalla Camera di Commercio seguito da esame scritto ed orale;
aver lavorato, per almeno due anni negli ultimi cinque:
A)come dipendente con qualifica di addetto alla vendita (1º o 2º livello del contratto del Commercio; 6º o 7º livello del contratto dell'lndustria); nel caso di viaggiatore piazzista va bene qualsiasi livello;
B)essere stato titolare di un' impresa che abbia svolto attività di commercio o di somministrazione alimenti e bevande.

Normativa

Il contratto di agenzia

 

Il contratto di agenzia è disciplinato dal combinato disposto dagli artt. 1742-1753 del Codice Civile, modificato dal Decreto legislativo 15/2/99 n. 65, che adegua la normativa dell’attività degli agenti di commercio alla direttiva CEE 86/653.

 

Art. 1742 (Nozione).

 

1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

 

2. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

 

Art. 1743 (Diritto di esclusiva).

 

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

 

Art. 1744 (Riscossioni).

 

L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

 

Art. 1745 (Rappresentanza dell'agente).

 

1. Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

 

2. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

 

Art. 1746 (Obblighi dell'agente).

 

1. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.

 

2. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

 

3. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E però consentito alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

 

Art. 1747 (Impedimento dell'agente).

 

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

 

Art. 1748 (Diritti dell'agente).

 

1. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

 

2. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

 

3. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

 

4. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

 

5. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

 

6. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nelle ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

 

7. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia .

 

Art. 1749 (Obblighi del preponente).

 

1. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

 

2. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

 

3. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

 

4. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

 

Art. 1750 (Durata del contratto o recesso).

 

1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 

2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

 

3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a 2 mesi per il secondo anno iniziato, a 3 mesi per il terzo anno iniziato, a 4 mesi per il quarto anno, a 5 mesi per il quinto anno e a 6 mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

 

4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

 

5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

 

Art. 1751 (Indennità in caso di cessazione del rapporto).

 

1. All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrano le seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

 

L'indennità non è dovuta:

 

- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

 

3. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione.

 

4. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

 

5. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di fare valere i propri diritti.

 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

 

7. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

 

Art. 1751 bis (Patto di non concorrenza).

 

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i 2 anni successivi all'estinzione del contratto.

 

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a 2 anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

 

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;

 

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

 

3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

 

4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente;

 

Art. 1752 (Agente con rappresentanza).

 

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

 

Art. 1753 (Agenti di assicurazione).

 

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

 

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Accordi economici collettivi

 

Accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e  della cooperazione

 

Art. 1 (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione).

 

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le aziende industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative).

Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:

 

a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

 

L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso, nonchè a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.

Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli artt. 10 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che nella definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

 

Art. 2 (Zona ed esclusiva - Variazioni).

 

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.

Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

 

Chiarimento a verbale all'articolo 2

In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

 

Art. 3 (Documenti - Campionario).

 

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.

In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.

Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.

 

Art. 4 (Tempo determinato).

 

Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.

 

Art. 5 (Diritti e doveri delle parti).

 

L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.

Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria, relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.

Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

 

Art. 6 (Provvigioni).

 

Ai sensi dell'art. 1748 cod. civile, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.

In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, semprechè rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.

Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.

L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di 4 mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.

Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

 

Art. 7 (Liquidazione delle provvigioni).

 

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.

 

Art. 8 (Rimborso spese).

 

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario.

Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco.

 

Art. 9 (Termini di preavviso).

 

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:

 

A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta

- 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto;

- 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;

- 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;

- 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.

 

B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta

- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;

- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;

- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

 

In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di 5 o di 3 mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

 

Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto).

 

Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.

A tal fine si conviene che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da 2 emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante.

L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.

In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.

 

I) indennità di risoluzione del rapporto:

all’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:

 

- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA

 

4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;

2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01 annui ed € 18.600,00 annui;

1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui

 

- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:

 

4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00 annui;

2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed € 9.300,00 annui;

1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.

 

L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:

- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

 

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.

Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003.

 

II) Indennità suppletiva di clientela:

 

A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;

- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni);

- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni).

 

B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A), sarà riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:

- 1% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 11;

- 2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%;

- 3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 150%;

- 4% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%;

- 5% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%;

- 6% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 300%;

- 7% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 350%.

 

L'importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).

Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato.

 

Dichiarazione a verbale

Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.

Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

 

Art. 11 (Individuazione del valore dell'incremento e del relativo tasso).

 

Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato, di cui al punto II), lett. B), dell’articolo 10, da parte dell'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente e rappresentante.

Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II, lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).

Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime 4 liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto disposto dal comma precedente.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessate possono concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il fatturato sul quale sono state conteggiate le prime 4 liquidazioni trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le ultime 4 liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il fatturato relativo alle ultime 4 liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo alle prime 4 liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest'ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime 4 liquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al comma quarto - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 2 anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 3 anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.

Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.

 

Norma transitoria agli articoli 10 e 11

 

I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell'articolo 10, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1^ gennaio 2002 in poi.

Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B), dell'art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo .

 

Art. 12 (Malattia ed infortunio).

 

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di 6 mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.

La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di € 40.000,00;

b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di € 50.000,00.

Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81%, in relazione alla percentuale riconosciuta seconda la tabella INAIL, purchè superiore al minimo del 6%;

c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di € 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

Gli oneri per stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse del 4% di spettanza delle case mandanti, di cui all'art. 16, comma 3, del presente accordo.

 

Norma transitoria

 

Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma dell'art. 12, lett. a), b) e c), avranno effetto dal momento in cui l'Enasarco avrà provveduto all'adeguamento della polizza assicurativa in atto. Fino a quella data, restano valide le misure stabilite dall'articolo 12 dell'accordo economico collettivo 16 novembre 1988.

 

Art. 13 (Gravidanza e puerperio).

 

In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di otto mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per effetto dell’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante.

 

Art. 14 (Patto di non concorrenza postcontrattuale).

 

Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità.

Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell'indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata massima (2 anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai 2 anni, l'ammontare dell'indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno.

La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi 5 anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a 5 anni.

In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente né da pensionamento di vecchiaia (Enasarco) né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.

In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'indennità del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento.

In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata.

 

Ammontare totale dell'indennità

Anni di durata del rapporto           

Monomandato

Plurimandato

Oltre 10 anni 12 mensilità 10 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 10 mensilità 8 mensilità
Fino a 5 anni 8 mensilità 6 mensilità

 

Chiarimento a verbale

Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall’art. 1751 bis del codice civile è complementare per l’agente di commercio alla natura di indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile.

 

Art. 15 (Trattamento di previdenza).

 

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 5,75% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di € 12.394,97, ovvero nel limite di € 21.691,19, se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.

Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.

Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità, per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

 

Art. 16 (Iscrizione ENASARCO).

 

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza.

I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione Enasarco con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.

Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I), verranno accantonata presso l'Enasarco con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse del 4% annuo sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.

 

Art. 17 (Pattuizioni individuali).

 

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

 

Art. 18 (Controversie).

 

Le parti stipulanti si riservano di istituire una commissione nazionale paritetica per l'esame e la definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo.

 

Art. 19 (Procedure di conciliazione ed arbitrato).

 

Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari.

Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988.

 

Art. 20 (Decorrenza e durata).

 

Il presente accordo entra in vigore il 1º aprile 2002, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quanto disposto dall'art. 21. Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un preavviso di 6 mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

 

Art. 21 (Emanazione di norme di legge).

 

Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.

Ove non si possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.

 

Art. 22 (Inscindibilità e incumulabilità).

 

Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

 

Art. 23 (Regolamento indennità risoluzione fine rapporto).

 

Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto, di cui al capo I dell'art. 10.

 

Art. 24 (Versamento contributo associativo).

 

Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta, la casa mandante provvederà a trattenere sulle competenze dell’agente o rappresentante l’importo della quota associativa e a versare detto importo su apposito conto corrente intestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delega stessa.

La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante, mediante raccomandata da indirizzare contestualmente all’organizzazione sindacale di appartenenza e alla casa mandante.

 

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.

Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art. 21 dell'accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.

Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

 

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Accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore della piccola e media industria

 

Art. 1 (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione).

 

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalle Associazioni contraenti e le aziende industriali, rappresentate dalle API, associazioni piccole e medie industrie, aderenti alla CONFAPI, Confederazione italiana della piccola e media industria.

Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:

a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso, nonchè a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.

Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli artt. 10 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che nella definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli

agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

 

Art. 2 (Zona ed esclusiva - Variazioni).

 

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.

Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

 

Chiarimento a verbale all'articolo 2

In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

 

Art. 3 (Documenti - Campionario).

 

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.

In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.

Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.

 

Art. 4 (Tempo determinato).

 

Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.

 

Art. 5 (Diritti e doveri delle parti).

 

L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.

Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria, relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.

Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

 

Art. 6 (Provvigioni).

 

Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.

In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, semprechè rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.

Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.

L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di 4 mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.

Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

 

Art. 7 (Liquidazione delle provvigioni).

 

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre 15 giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.

 

Art. 8 (Rimborso spese).

 

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario.

Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco.

 

Art. 9 (Termini di preavviso).

 

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:

 

A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta

- 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto;

- 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;

- 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;

- 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.

 

B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta

- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;

- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;

- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

 

In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di 5 o di 3 mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

 

Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto).

 

Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.

A tal fine si conviene che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante.

L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.

In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.

 

I) indennità di risoluzione del rapporto:

all’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:

 

- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA

 

4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;

2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01 annui ed € 18.600,00 annui;

1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui

 

- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:

 

4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00 annui;

2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui ed € 9.300,00 annui;

1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.

 

L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:

- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.

Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003.

 

II) Indennità suppletiva di clientela:

 

A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo il 1º luglio 1989, secondo le seguenti aliquote:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;

- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni);

- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigioni).

 

B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A), sarà riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:

- 1% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 11;

- 2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%;

- 3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 150%;

- 4% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%;

- 5% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%;

- 6% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 300%;

- 7% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 350%.

 

L'importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).

Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato.

 

Dichiarazione a verbale

Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.

Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 11 (Individuazione del valore dell'incremento e del relativo tasso).

Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato, di cui al punto II), lett. B), dell’articolo 10, da parte dell'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente e rappresentante.

Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II, lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).

Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime 4 liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto disposto dal comma precedente.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessate possono concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il fatturato sul quale sono state conteggiate le prime 4 liquidazioni trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le ultime 4 liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il fatturato relativo alle ultime 4 liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo alle prime 4 liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest'ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime 4 liquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al comma quarto - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.

Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi 3 anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.

Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.

 

Norma transitoria agli articoli 10 e 11

 

I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell'articolo 10, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1^ gennaio 2002 in poi.

Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B), dell'art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle 4 liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 11.

 

Art. 12 (Malattia ed infortunio).

 

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di 6 mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.

La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio:

liquidazione di un capitale di € 40.000,00;

b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:

liquidazione di un capitale di € 50.000,00.

Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81%, in relazione alla percentuale riconosciuta seconda la tabella INAIL, purchè superiore al minimo del 6%;

c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura:

corresponsione di una diaria giornaliera di € 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

Gli oneri per stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse del 4 di spettanza delle case mandanti, di cui all'art. 16, comma 3, del presente accordo.

 

Norma transitoria

 

Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma dell'art. 12, lett. a), b) e c), avranno effetto dal momento in cui l'Enasarco avrà provveduto all'adeguamento della polizza assicurativa in atto. Fino a quella data, restano valide le misure stabilite dall'articolo 12 dell'accordo economico collettivo 25 luglio 1989.

 

Art. 13 (Gravidanza e puerperio).

 

In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di otto mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per effetto dell’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante.

 

Art. 14 (Patto di non concorrenza postcontrattuale).

 

Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità.

Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell'indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l'ammontare dell'indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno.

La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi 5 anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a 5 anni.

In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente né da pensionamento di vecchiaia (Enasarco) né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.

In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'indennità del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento.

In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcune indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata.

 

Ammontare totale dell'indennità

Anni di durata del rapporto           

Monomandato

Plurimandato

Oltre 10 anni 12 mensilità 10 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 10 mensilità 8 mensilità
Fino a 5 anni 8 mensilità 6 mensilità

 

Art. 15 (Trattamento di previdenza).

 

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 5,75% (attualmente del 6,75%) sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di € 12.394,97, ovvero nel limite di € 21.691,19, se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.

Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.

Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità, per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

 

Art. 16 (Iscrizione ENASARCO).

 

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza.

I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione Enasarco con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.

Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I), verranno accantonata presso l'Enasarco con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse del 4% annuo sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.

 

Art. 17 (Pattuizioni individuali).

 

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

 

Art. 18 (Controversie).

 

Le parti stipulanti si riservano di istituire una commissione nazionale paritetica per l'esame e la definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo.

 

Art. 19 (Procedure di conciliazione ed arbitrato).

 

Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari.

Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 25 luglio 1989.

 

Art. 20 (Decorrenza e durata).

 

Il presente accordo entra in vigore il 1º aprile 2002, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quanto disposto dall'art. 21. Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un preavviso di 6 mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

 

Art. 21 (Emanazione di norme di legge).

 

Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.

Ove non si possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.

 

Art. 22 (Inscindibilità e incumulabilità).

Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

 

Art. 23 (Regolamento indennità risoluzione fine rapporto).

 

Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto, di cui al capo I dell'art. 10.

 

Art. 24 (Versamento contributo associativo).

 

Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta la casa mandante provvederà a trattenere sulle competenze dell’agente o rappresentante l’importo della quota associativa e a versare detto importo su apposito conto corrente intestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delega stessa.

La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante, mediante raccomandata da indirizzare contestualmente all’organizzazione sindacale di appartenenza e alla casa mandante.

 

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.

Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art. 21 dell'accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.

Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

 

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Patto di non concorrenza

 

Alla cessazione del rapporto, l'agente è normalmente libero da ogni vincolo nei confronti dell'ex casa mandante, può quindi avviare una propria attività imprenditoriale anche nella stessa zona o nel medesimo settore merceologico, assumere incarichi per ditte già concorrenti dell'ex preponente. L'unico divieto opponibile all'agente è quello di compiere atti di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c. Il patto di esclusiva esaurisce, infatti, la sua operatività, di norma, alla cessazione del rapporto.

Tuttavia l'art. 1751-bis del codice civile prevede che è possibile (ma non obbligatorio) stipulare, inizialmente o al termine del rapporto, con decorrenza dal momento della cessazione del rapporto, un patto di non concorrenza, di durata non superiore a due anni.

Lo scopo del patto è evidentemente di evitare che l'agente "dirotti" verso altri prodotti o servizi i clienti che fino a quel momento avevano acquistato i prodotti e/o i servizi della casa mandante.

Per essere valido, il patto di non concorrenza deve essere stipulato per iscritto, essere sottoscritto dall’agente e deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni/servizi oggetto del contratto stipulato con la casa mandante.

Il patto di non concorrenza si estende anche al divieto di divulgare notizie aziendali riservate, quali, ad esempio, quelle relative ai piani futuri di penetrazione commerciale, ai prezzi dei prodotti, ecc. ..

L'agente può avanzare richiesta di compenso per l'assunzione dell'obbligo di non concorrenza: è pertanto opportuno stabilire contrattualmente se la provvigione pattuita tra le parti remuneri l'agente anche con riferimento a tale patto.

In ogni caso, quando cessa il rapporto, l'agente che ha sottoscritto il patto ha diritto a percepire un’indennità di non concorrenza, che remuneri la rinuncia dell’agente ad esercitare la propria attività, indennità commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto e all’indennità di cessazione del rapporto.

Qualora l’agente violi il patto di non concorrenza, perde il diritto all’indennità; qualora l’abbia già percepita, dovrà restituirla.

Solo negli AEC del settore industria e delle aziende artigiane è prevista una penale a carico dell’agente che viola il patto di non concorrenza.

 

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Mancata iscrizione Albo Agenti Commercio e suoi effetti

 

La Legge 204/1985 prevedeva com’è noto che affinché il contratto di agenzia potesse essere valido, l’agente doveva essere in possesso dell’iscrizione a Ruolo presso la Camera di Commercio, altrimenti di incorreva nella nullità del contratto.
Successivamente a siffatta normativa nazionale, la Comunità Europea in data 18/12/86 ha emanato una direttiva comunitaria n. 86/653/CEE che stabiliva la validità del contratto di agenzia, nonostante l’agente non fosse iscritto a Ruolo presso la Camera di Commercio.
E’ noto il contrasto giurisprudenziale sorto tra la Direttiva del Consiglio Europeo e la Disciplina Nazionale sull’obbligo o meno da parte degli agenti di commercio di essere iscritti al Ruolo della Camera di Commercio. Tale controversia è stata risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 4817 del 18/05/99, ove ormai un stabile e moderno orientamento della Cassazione prevede che l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio, ex legge 204/85, non comporta più nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano la nullità del contratto di agenzia. Precisamente venendo a mancare il divieto di esercizio per gli agenti non iscritti, ovviamente viene meno la causa di nullità dei contratti con gli agenti non muniti di iscrizione a ruolo, ex art. 1418 cod. civ.
Conseguentemente il conflitto fra la direttiva europea e la legge nazionale viene scavalcato disapplicando la norma interna incompatibile. Tale spiegazione, ormai accettata dal nuovo indirizzo giurisprudenziale conferma che la direttiva ha efficacia diretta rispetto alla nuova norma che vieta agli agenti di commercio di esercitare l’attività senza l’iscrizione al Ruolo.
E’ efficace pertanto il contratto di agenzia concluso con un agente non iscritto al Ruolo tenuto dalle Camere di commercio.
Infatti, la direttiva 86/653/Ce è incompatibile con la normativa nazionale che subordina la validità del contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente, imponendo al giudice di applicare le disposizioni di diritto interno definendole adeguante alla direttiva.
Importante infine evidenziare che, ai fini fiscali, l’agente di commercio che stipula regolare contratto di agenzia non iscritto a Ruolo, non solo può contare sulla validità a tutti gli effetti di legge del suddetto contratto ma gode degli stessi benefici fiscali dell’agente iscritto a Ruolo.
 

 

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Adempimenti fiscali

 

Iscrizione al Ruolo Agenti

 

Gli agenti di commercio (gli agenti stranieri che esercitano nel territorio italiano con un mandato rilasciato da impresa straniera e i subagenti) sono tenuti ad iscriversi nell’apposito ruolo agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio.

La legge 3/5/1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e il relativo decreto ministeriale 21/8/1985 «Norme di attuazione della legge 3/5/1985, n. 204» stabiliscono i criteri per l 'iscrizione al ruolo agenti.

I requisiti di carattere formale, che sono tutti requisiti necessari, sono:

- essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero residente in Italia;

- godere dell’esercizio dei diritti civili;

- non svolgere attività per la quale è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori;

- aver assolto gli obblighi scolastici;

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;

- non essere condannato per particolari delitti.

 

I requisiti di carattere professionale sono: l’aver frequentato con esito positivo lo specifico corso professionale, l'essere in possesso dei titoli di studio abilitanti (diploma di scuola superiore ad indirizzo commerciale, laurea in materie giuridiche o economiche) e l'aver prestato come dipendente la propria opera con qualifica di viaggiatore piazzista (o dirigente o dipendente qualificato) per almeno due anni negli ultimi 5.

L'obbligo di iscrizione è richiesto:

- in caso di ditta individuale per il titolare;

- in caso di società in nome collettivo e di società di capitali per il legale rappresentante;

-in caso di società in accomandita semplice per i soci accomandatari .

La società deve comunicare alla C.C.I.A.A. eventuali variazioni del legale rappresentante o dei soci accomandatari per l'aggiornamento del ruolo.

L 'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l' attività svolta in qualità di dipendente e con specifiche figure professionali.

Inoltre, la legge 204/85 si applica solo per attività svolte in Italia, per cui non sono soggetti all'iscrizione del ruolo gli agenti e rappresentanti residenti in Italia che esercitano solo all'estero, anche se con mandati rilasciati da imprese italiane.

 

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Iscrizione al Registro delle imprese

 

Il registro delle imprese costituisce l'anagrafe economica delle imprese: entro 30 giorni dall'inizio dell'atti­vità, tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, siano essi persone fisiche o società, sono tenuti ad iscriversi.

Il richiedente presenta domanda alla Camera di Commercio della provincia, in via telematica se società, oppure allo sportello se per­sona fisica, secondo il modello apposito.

Gli agenti sono poi tenuti a comunicare, modificazioni, sedi secondarie, cessazioni, scioglimenti, liqui­dazioni, trasferimenti, ecc. (entro 30 giorni dal loro veri­ficarsi).

Tutti coloro che risultano iscritti al registro delle imprese al 1º gen­naio di ogni anno e le nuove imprese iscritte nel corso dell'anno sono tenuti a corrispon­dere alla locale C.C.I.A.A. i diritti camerali.

Le imprese devono versare l'importo intero, anche se iscritte al registro solo per una parte dell'anno.

Il diritto annuale è determinato con decreto del Ministero dell'Industria, ma le singole C.C.I.A.A. possono incrementare l'importo.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.

 

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IVA : dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività

 

Tali dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento all’Ufficio Iva competente o delle entrate, utilizzando l’apposito modello (anche con raccomandata A.R.) o in via telematica.

E’ possibile rivolgersi anche presso l’ufficio del registro delle imprese (CCIAA).

Con la dichiarazione iniziale al contribuente viene attribuito il numero di partita Iva, che rimarrà invariato fino alla cessazione dell’attività e dovrà essere indicato nelle fatture, nelle dichiarazioni, nelle deleghe di versamento e in ogni altro documento ufficiale ai fini Iva.

I codici di attività per gli agenti e i rappresentanti di commercio sono i seguenti (ATECO2004):

 

51.11.0  Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.12.0  Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria

51.13.0   Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.14.0  Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

51.15.0  Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.16.0  Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, ca1za¬ture e articoli in cuoio, pellicce

51.17.0  Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.17.1  Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli

51.17.2  Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.18.0  Intermediari del commercio specializzati di prodotti particolari n.c.a.

51.18.1  Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri

51.18.2  Intermediari del commercio di prodotti di elettronica

51.18.3  Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici

51.18.4  Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.

51.19.0  Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

 

Dal 01/01/2008 viene utilizzata la nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2007).

I nuovi codici di attività per gli agenti e i rappresentanti di commercio sono i seguenti:

 

46.11.01  Agenti e rappresentanti di materie prime agricole

46.11.02  Agenti e rappresentanti di fiori e piante

46.11.03  Agenti e rappresentanti di animali vivi

46.11.04  Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli

46.12.01  Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti

46.12.02  Agenti e rappresentanti di combustibili solidi

46.12.03  Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati, esclusi i metalli preziosi

46.12.04  Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria

46.12.05  Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l’agricoltura, compresi i fertilizzanti

46.13.01  Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

46.13.02  Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione, compresi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari; vetro piano

46.13.03  Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari, esclusi i condizionatori per uso domestico

46.14.01  Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico

46.14.02  Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali

46.14.03  Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

46.14.04  Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo, compresi i trattori

46.14.05  Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli, esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette

46.15.01  Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

46.15.02  Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage

46.15.03  Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro, ecc.

46.15.04  Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi  e cornici decorativi

46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili

46.16.01  Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

46.16.02  Agenti e rappresentanti di pellicce

46.16.03  Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento, comprese merceria e passamaneria

46.16.04  Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

46.16.05  Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

46.16.06  Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

46.16.07  Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

46.17.01  Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

46.17.02  Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

46.17.03  Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

46.17.04  Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

46.17.05  Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

46.17.06  Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

46.17.07  Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari, compresi le uova e gli alimenti per gli animali domestici; tabacco

46.18.11  Agenti e rappresentanti di carta e cartone, esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e cancelleria

46.18.12  Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni, compresi i relativi abbonamenti

46.18.21 Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico

46.18.22  Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

46.18.31  Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico

46.18.32  Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici

46.18.33  Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica, compresi articoli per parrucchieri; prodotti di erboristeria per uso cosmetico

46.18.91  Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette

46.18.92  Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi

46.18.93  Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi

46.18.94  Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili

46.18.95  Agenti e rappresentanti di giocattoli

46.18.96  Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

46.18.97  Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca, compresi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari

46.19.01  Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

66.19.22  Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

66.22.02  Agenti di assicurazioni

66.22.03  Sub-agenti di assicurazioni

 

La variazione di alcuni degli elementi indicati nella dichiarazione iniziale deve essere oggetto di apposita dichiarazione, sempre mediante l'apposito modello.

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Cessazione dell’attività

 

La cessazione dell'attività delle imprese individuali non necessita, di norma, di particolari operazioni.

Per gli agenti di commercio che svolgono l’attività in forma di impresa individuale, il momento di inizio liquidazione può coincidere con la cessazione di attività; è sufficiente aver terminato il periodo di preavviso con tutte le aziende mandanti ed aver dismesso i beni strumentali (attraverso autofattura, fattura verso terzi o distruzione), quindi l'agente di commercio deve chiudere la propria posizione presso il registro delle imprese, comunicare all'ufficio delle entrate l'avvenuta cessazione ed, entro 30 giorni, chiudere la propria posizione presso l'Inps.

La posizione IVA può rimanere aperta, poichè, normalmente, l'agente di commercio riceve e fattura alle case mandanti provvigioni anche successivamente alla chiusura del rapporto. Entro 30 giorni dal momento dell'emissione dell'ultima fattura andrà chiusa anche la posizione IVA.

La procedura indicata è applicabile quando si ha la liquidazione dell'impresa.

Se gli agenti di commercio cessano l'attività senza la procedura di liquidazione, fatturando entro il termine di cessazione ogni spettanza, entro 30 giorni devono chiudere la partita IVA, comunicare la cessazione dell'attività presso il registro delle imprese e l'INPS.

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Comunicazione annuale dati IVA

 

Entro il 28 febbraio di ogni anno i contribuenti devono presentare,in via telematica, su apposito modello ministeriale, una dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche ("comunicazione annuale dati IVA").

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:

- i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti;

- i soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- le persone fisiche che nel periodo di riferimento hanno realizzato un volume d'affari inferiore o uguale a 25.822,84 €.

 

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Dichiarazione IVA annuale

 

Costituisce l'atto conclusivo, su base annua, degli adempimenti IVA e riassume tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA avvenute nell'anno. I dati propri della dichiarazione IVA vengono trasferiti nella dichiarazione unificata, unitamente ai redditi, all'IRAP e alle ritenute operate per dipendenti e collaboratori.

 

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Dichiarazione unificata (UNICO)

 

I contribuenti sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione unificata, che comprende la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale Iva, la dichiarazione dei sostituti di imposta, la dichiarazione Irap, dichiarazione degli studi di settore.

 

Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti alla compilazione e presentazione del modello "unico": infatti, i soggetti tenuti all'obbligo delle scritture contabili devono sempre presentare la dichiarazione unificata, anche in presenza di perdite o in mancanza di reddito.

Ai sensi dell'art. 55 del TUIR, gli agenti e i rappresentanti di commercio sono considerati imprenditori commerciali.

 

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IRPEF

 

L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è un’imposta personale e progressiva (il criterio di imposizione è cioè a scaglioni, ossia il reddito viene scomposto in tante classi, su ognuna delle quali viene applicata un’aliquota).

L'imposta lorda è determinata applicando all’imponibile ossia il reddito complessivo (dato dalla somma di tutti i redditi prodotti o di cui il soggetto abbia la piena disponibilità, esclusi i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, quelli soggetti a tassazione separata) al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

Aliquote IRPEF 2007 (UNICO 2008)

fino a 15.000 euro

23%

oltre  €  15.000  fino a  € 28.000

27%

oltre   €   28.000 fino a  € 55.000

38 %

oltre   €   55.000 fino a  € 75.000  

41%

oltre   €   75.000  

43%

 

Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel modello "unico", in apposito quadro, a seconda che l'agente sia tenuto al regime della contabilità ordinaria ovvero a quello della contabilità semplificata.

Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più imprese deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata; un quadro unico in caso contrario.

Il quadro RF va compilato dai contribuenti in contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata per determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RG deve, invece, essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 66 del TUIR (imprese minori).

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente. In mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per gli agenti di commercio in contabilità semplificata spettano delle riduzioni forfettarie (per le quali non occorre alcuna documentazione) di importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi:

- 3% dei ricavi fino a 6,197 ,48 €;

- 1% dei ricavi fra 6.197,49 e 77.468,53 €;

- 0,50% dei ricavi fra 77.468,54 e 92.962,24 €.

Le deduzioni in oggetto si applicano sia per gli agenti persone fisiche, sia per le società di persone in contabilità semplificata.

Alle ditte individuali o alle società di persone in contabilità ordinaria non spettano invece tali deduzioni forfettarie,

Le deduzioni forfettarie previste all'articolo 66, comma 4, del DPR n. 917 11986, non sono riconosciute ai fini Irap, pertanto il valore della produzione imponibile Irap viene determinato al lordo della deduzione in esame.

L'imposta netta è determinata sottraendo dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le nuove detrazioni previste dagli articoli 12, 13 (detrazioni di lavoro e pensione, per carichi di famiglia), quelle previste dagli artt. 15 (detrazioni per oneri), 16 (detrazione per canoni di locazione) ed da altre disposizioni di legge.

Dall'imposta lorda si detrae anche l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente e delle ritenute subite. Se l'ammontare dei crediti di imposta e delle ritenute subite è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, di compensare il credito fiscale con altri debiti d'imposta (IVA, IRAP, ecc...) e con debiti contributivi (INPS).

I redditi percepiti una tantum e di tipo pluriennale sono soggetti a tassazione separata, si tratta di redditi che, pur soggetti a Irpef, sono tassati con modalità speciali e non entrano a far parte del reddito complessivo soggetto a imposizione progressiva.

Il versamento dell'IRPEF a saldo deve essere effettuato telematicamente mediante un apposito modulo (delega unificata -mod. F24) entro il 20 giugno, ma gli importi sono rateizzabili, a scelta del contribuente, con l'aggravio di uno 0,4% mensile.

 

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IRES

 

L'IRES (imposta sul reddito delle società) è un'imposta personale e proporzionale, per cui si incide sulla base imponibile, formata dal reddito complessivo netto realizzato nel periodo d'imposta, con aliquota del 27,5% dal 2008, indipendentemente dall’entità del reddito .

Sono soggetti ad IRES i redditi prodotti dalle società di capitali aventi mandato di agenzia. Il reddito delle società di capitali è qualificato reddito di impresa, qualunque ne sia la fonte.

 

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IRAP

 

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si applica sul "valore della produzione netta", dato dalla differenza tra il valore della produzione e alcuni dei costi della produzione.

Il valore della produzione (lettera A dell'art. 2425 c.c.) è composto dalle seguenti voci:

- ricavi delle vendite e delle prestazioni;

- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

- variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

- altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Al totale del valore della produzione si sottraggono solamente alcuni dei costi della produzione individuati dalla lettera B dell'art. 2425 c.c. ovvero i costi:

- per materie prime, sussidiarie., di consumo e di merci;

- per servizi;

- per godimento di beni di terzi;

- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

- accantonamenti per rischi;

- altri accantonamenti;

- oneri diversi di gestione.

Sono indeducibili i costi per il personale dipendente.

Per determinare la base imponibile dell'imposta occorre dunque riferirsi alle disposizioni civilistiche sul bilancio d'esercizio (conto economico).

L'aliquota dell'imposta è pari al 3,9% dal 2008 e il gettito viene ripartito tra le regioni nelle quali è svolta l'attività (le regioni possono stabilire speciali agevolazioni).

La Corte Costituzionale, con la sentenza 156/2001, ha affermato che sulle attività di lavoro autonomo esercitate senza organizzazione di capitale o di lavoro altrui non si applica l'IRAP.

 

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Studi di settore

 

Gli studi di settore sono una serie di indicatori parametrici contabili ed extracontabili finalizzati ad esprimere la presunta capacità contributiva e sulla base dei quali l'amministrazione finanziaria evidenzia e quantifica ricavi non dichiarati o occultati dai contribuenti.

In altri termini, lo studio individua la capacità potenziale di produrre ricavi, corretta per tutti quegli elementi interni ed esterni (collocazione territoriale, situazioni di mercato, qualifiche e tipologie contrattuali, ecc...) che possono influenzarne la capacità contributiva.

Gli agenti di commercio si vedono quindi determinare il reddito imponibile con accertamento dell'amministrazione finanziaria: il non adeguamento comporta possibile contenzioso, preceduto da un contraddittorio con l'ufficio, durante il quale il contribuente che non si è adeguato può provare i motivi del non allineamento o giungere a concordato tributario (accertamento con adesione).

Non viene effettuata alcuna rettifica se l'agente è in grado di giustificare le situazioni di incongruità e incoerenza del reddito dichiarato.

Per le attività degli intermediari del commercio sono comunque previste rettifiche riguardanti il mezzo strumentale principale e la sua utilizzazione. In particolare è prevista una possibile riduzione (correttivi) pari al 20% sull'ammontare del costo fiscalmente deducibile del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (il valore lordo di partenza è dato quindi dall'80% del costo di acquisto del bene fino ad un massimo di 25.822,84 €); e pari al 10% del costo relativo ai carburanti.

Si tratta di defalcazioni che tengono conto della yetustà e del grado di utilizzo dei veicoli utilizzati e del maggiore consumo indotto di carburante per gli agenti di commercio.

I maggiori ricavi determinati con gli studi di settore rilevano anche ai fini IVA e ai fini dei contributi previdenziali INPS, ma non rilevano ai fini IRAP.

Sono esclusi dagli studi di settore i contribuenti il cui reddito è determinato con criteri forfettari (regime dei contribuenti minimi) e i contribuenti per i quali operano specifiche cause di esclusione (inizio attività, cessazione attività, ecc. ..)

 

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ENASARCO

 

Iscrizione

 

L'iscrizione all'ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio) è obbligatoria per gli agenti e rappresentanti di commercio, anche se non iscritti al ruolo professionale, ed è stabilita dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione approvato con DM 20 febbraio 1974.

All’Enasarco sono iscritti:

- gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;

- gli agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane;

- gli agenti italiani che operano in Italia per conto di preponenti straniere che non hanno sede o dipendenze in Italia, i quali però possono essere iscritti solo se la preponente straniera si impegna ad applicare la normativa di cui alla legge n. 12/1973, sottoscrivendo un “atto d'obbligo”.

All’iscrizione è tenuta la parte preponente, entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia. è anche possibile l'iscrizione online al sito internet www.enasarco.it.

All'atto della prima iscrizione la Fondazione ENASARCO provvede ad assegnare un numero di posizione della ditta preponente e un numero di matricola all'agente.

L'iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono l’attività sia in forma individuale che  societaria, qualunque sia la forma giuridica assunta, ma che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

I soci che non svolgono attività di agenzia, anche se illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non devono essere iscritti all'ENASARCO .

Le case mandanti devono indicare all'ENASARCO le eventuali modifiche dei dati identificativi e societari degli agenti e dichiarare l’eventuale cessazione del mandato nei successivi 30 giorni. Non è ammessa la comunicazione da parte dell'agente.

 

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Contributi previdenziali

 

Il contributo all'ENASARCO si calcola su “tutte le somme dovute a qualsiasi titolo” all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (le provvigioni maturate, anche se non ancora pagate, le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso ecc.). Sono escluse le somme documentate e anticipate dall'agente in nome e per conto della controparte.

Il contributo al fondo previdenza è stabilito attualmente nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell'agente), con un minimale ed un massimale annuo, ed è versato integralmente dalla casa mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, secondo i seguenti principi:

a) principio di produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;

b) principio di frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività.

 

 Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

Se un agente cessa il rapporto di monomandato con una ditta e ne inizia un altro con un'altra mandante, i contributi vanno versati da quest’ultima fino al raggiungimento del massimale.

 

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENASARCO

 

AGENTI E RAPPRESENTANTI

AGENTI E RAPPRESENTANTI

 

MONOMANDATARI

PLURIMANDATARI

Aliquota contributiva

13,50%*

13,50%*

Minimale contributivo

euro 759,00

euro 381,00

Massimale provvigione

euro 26.603,00

euro 15.202,00

Massimale contributivo

euro 3.591,40

euro 2.052,28

. di cui 6,75% a carico della ditta e 6,75% a carico dell' agente o rappresentante

 

Il contributo al fondo di previdenza deve essere versato utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che l’ENASARCO invia a tutte le ditte preponenti iscritte, in riferimento ai trimestri solari di competenza, entro i termini di seguito indicati:

 

(1º Trimestre)   1º gennaio-31 marzo           entro il 20 maggio

(2º Trimestre)   1º aprile-30 giugno             entro il 20 agosto

(3º Trimestre)   1º luglio-30 settembre         entro il 20 novembre

(4º Trimestre)  1º ottobre-31 dicembre     entro il 20 febbraio dell'anno successivo

 

Per gli agenti che operano in forma di società per azioni (S.p.A.) o società a responsabilità limitata (S.r.l.), tale importo è ridotto rispettivamente a Euro 364,00 e Euro 182,00 per ciascun socio.

 

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FIRR

 

Le ditte preponenti devono accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l’obbligo di accantonamento presso il fondo indennità risoluzione rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco.
Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

 

CONTRIBUZIONE FIRR

PROVVIGGIONI ANNUE

AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI

PROVVIGGIONI ANNUE

AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI

fino a € 12.400,00

4%

fino a € 6.200,00

4%

da € 12.400,00 a € 18.600,00

2%

da € 6.200,00 a € 9.300,00 

2%

oltre € 18.600,00

1%

oltre € 9.300,00

1%

 

Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

Nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, gli scaglioni delle provvigioni devono essere ridotti proporzionalmente ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare.

Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta preponente annualmente tra 1º e il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato, che la Fondazione ENASARCO invia a tutte le ditte preponenti iscritte.

Le somme accantonate vengono liquidate dalla fondazione ENASARCO direttamente all'agente o alla società di agenzia, alla cessazione del rapporto o di uno dei rapporti (per l'agente plurimandatario), cessazione che deve essere comunicata entro un mese alla fondazione dalla ditta preponente, specificando la data ed i dati anagrafici e fiscali dell'agente.

Sulle somme accantonate la fondazione ENASARCO riconosce un interesse annuo che, dedotta una quota parte per l'accensione di polizza assicurativa per infortunio e malattia ed unitamente agli utili netti della gestione, sarà liquidato all'agente all'atto della cessazione del rapporto andando a rivalutare i conti individuali.

L'obbligo di accantonamento presso la fondazione ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla casa mandante, operando la ritenuta d'acconto del 20%.

 

Qualora un socio receda dalla società prima della cessazione del rapporto, lo stesso non può richiedere la liquidazione del F.I.R.R., in quanto il mandato conferito alla società costituisce un rapporto di agenzia autonomo, non assumendo il singolo socio alcuna rilevanza, tenuto conto che il F.I.R.R. forma parte integrante del patrimonio della società. Tale socio, pertanto, può richiedere alla società stessa la liquidazione della quota parte di sua spettanza.

 

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Contributi volontari

 

L'agente che interrompa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività di agenzia commerciale può essere ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti al solo fondo previdenza.
Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria è necessario che siano già stati coperti almeno 7 anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la sospensione o la cessazione dell'attività.
Per la determinazione dell'anzianità contributiva, valida ai fini pensionistici,qualora il mandato abbia inizio o termine in corso d'anno, si considerano coperti solo i trimestri di effettiva durata del rapporto. I versamenti volontari possono, pertanto, essere effettuati anche per i trimestri privi di contribuzione obbligatoria purché successivi alla cessazione di tutti i mandati di agenzia.
La relativa domanda (corredata dalla dichiarazione di cessazione rapporto rilasciata dalla ditta ultima rappresentata e da autocertificazione attestante i periodi di attività, le ditte rappresentate, il tipo e modalità di svolgimento del mandato ecc.) deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata AR, alla Fondazione Enasarco – Servizio Contribuzioni CON/REV improrogabilmente entro due anni, a decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto.
Alla prosecuzione volontaria non sono ammessi gli iscritti già pensionati della Fondazione o che, comunque, alla data di richiesta siano in possesso dei requisiti contributivi necessari per ottenere il pensionamento.
L'importo da versare annualmente è determinato dalla media dei versamenti affluiti sul conto previdenziale del richiedente negli ultimi 3 anni anche non consecutivi di attività e non può comunque essere inferiore all’ammontare minimo del contributo previsto per il monomandatario, in atto alla data del versamento.
L’accoglimento o la reiezione dell’istanza viene comunicata dalla Fondazione a mezzo raccomandata AR.
In caso di accoglimento, pena la decadenza dal diritto, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, l’agente deve sottoscrivere e inviare apposito modulo di impegno e versare i contributi relativi all'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione.
Entro i successivi 90 giorni dall’invio di tale modulo devono essere eseguiti i pagamenti utili per la copertura dei periodi pregressi autorizzati e per i quali si intende contribuire.
I pagamenti delle annualità future, sia in forma rateale che in un’unica soluzione, devono essere improrogabilmente effettuati entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce il versamento.
Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 771014 intestato a Fondazione Enasarco - Versamenti Volontari - Via A. Usodimare, 31 - 00154 ROMA. La causale del versamento deve riportare i seguenti dati identificativi: n. matricola - n. di autorizzazione - anno/trimestre a cui si riferisce il versamento.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso con la ripresa dell'attività di agenzia commerciale o con il conseguimento del requisito contributivo minimo previsto per ottenere le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione.
 

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Prestazioni previdenziali

 

L'ENASARCO eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

• Pensione di vecchiaia: Gli agenti che abbiano compiuto il 65º anno di età se uomini e il 60º anno di età se donne ed abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile

• Pensione di invalidità permanente parziale: viene corrisposta all'agente che nel corso dell'attività subisce permanentemente una riduzione della capacità lavorativa nella misura dei 2/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale e che abbiano almeno 5 anni coperti da contributi obbligatori, di cui almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio.

• Pensione di inabilità permanente: spetta a chi ha perso completamente la capacità lavorativa (100%) a causa di infermità o difetto fisico o mentale. I requisiti contributivi richiesti sono 5 anni di contributi (compresi quelli volontari), di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio e la cessazione di tutti i contratti di agenzia.

• Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti in caso di morte dell'agente a condizione che:

- il congiunto deceduto fosse titolare di una pensione (vecchiaia o invalidità);

- oppure un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno uno versato nel quinquennio precedente il decesso.

 

• Prestazioni previdenziali integrative: Le prestazioni integrative di previdenza e di istruzione professionale vengono deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO e sono:

 

- soggiorni in località termali per agenti in attività o pensionati per prestazioni di cura di cui la Fondazione abbia riconosciuta la necessità;

soggiorni climatici;

- colonie estive per i figli e gli orfani degli iscritti;

- borse di studio per i figli e gli orfani degli iscritti;

- assegni per nascita o adozione;

- assegni funerari;

- erogazioni straordinarie;

- sussidi di beneficenza a favore oltre che degli iscritti anche delle vedove e degli orfani degli iscritti;

- contributi per il mantenimento dei pensionati della Fondazione in case di riposo;

- assistenza infortunistica da praticarsi anche attraverso la stipula di apposite polizze d’assicurazione;

- speciali erogazioni da corrispondere agli iscritti in attività attraverso la stipula di apposite polizze di assicurazione, nei casi di degenza ospedaliera per malattia o di degenza per accertamenti diagnostici e di degenza domiciliare conseguente ad intervento chirurgico o ad infortunio;

- premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia o previdenza integrativa della Fondazione, discusse da agenti o figli dei medesimi;

- ogni altra prestazione individuata dal Consiglio di Amministrazione

 

Beneficiano delle prestazioni integrative di previdenza tutti gli agenti e rappresentanti iscritti, i pensionati dell'ENASARCO (nonchè i figli degli iscritti), che abbiano almeno 2 anni di anzianità contributiva obbligatoria e siano in possesso di ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

 

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INPS

 

Iscrizione

 

Gli agenti e rappresentanti di commercio devono presentare denuncia di inizio di attività ai fini Inps entro 30 giorni dalla data di inizio effettivo di attività (ricezione del mandato) al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

L’iscrizione all’Inps è obbligatoria, nonostante la contribuzione all'ENASARCO, che è considerata previdenza integrativa.

Eventuali variazioni di dati relativi alla prima denuncia devono essere comunicate all'INPS, facendo uso di apposito modulo, anche mediante internet, con deposito presso il registro delle imprese delle CCIAA, che le inoltrerà alla sede INPS competente.

Sono tenuti ad iscriversi all'Inps anche gli agenti o rappresentanti di commercio soci di società di persone (snc e sas) o soci di società di capitali (qualora l'attività sia prevalente).

 

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Contributi previdenziali inps

 

I contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) sono determinati in percentuale sul reddito dichiarato ai fini IRPEF e sui redditi prodotti in forma associata (artt. 5 e 6 del DPR 917/86).

Poichè sono dovuti contributi in base al minimale di reddito, la contribuzione viene calcolata sulla differenza fra il reddito dichiarato e il minimale sopracitato.

Per il 2007 il minimale e il massimale del reddito d'impresa per i commercianti è fissato rispettivamente in € 13.598,00 e € 66.805,00.

 

La misura del contributo INPS 2008

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

da € 13.819,00 fino a € 40.765,00

20,09%

17,09%

oltre € 40.765,00 fino a € 67.942,00*

21,09%

18,09

 

(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 88.669,00 per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

 

L'importo del contributo per l'assistenza e la pensione, che è a carico del titolare di azienda, è stabilito conteggiando le seguenti voci:

- un contributo fisso per la pensione per il titolare e ciascun collaboratore;

- un contributo fisso per l'assistenza sanitaria per il titolare e ciascun collaboratore;

- un contributo aggiuntivo aziendale calcolato in percentuale sul reddito d'impresa denunciato nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.

 

Il versamento dei contributi previdenziali viene effettuato esclusivamente mediante delega bancaria, ovvero mediante distinta unificata (modello F24) , con possibilità di compensazione con altre somme a credito, anche di tipo tributario (imposte, tasse, ecc...). L'INPS invia al domicilio degli iscritti i modelli F24 precompilati.

L'agente di commercio iscritto alla gestione commercianti dovrà versare i contributi INPS trimestralmente, entro il giorno 16 dei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre.

Il debito contributivo può essere rateizzato dall'agente di commercio.

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in 2 rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.

Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.

 

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Contributi volontari Inps

 

In caso di interruzione o cessazione dell'attività per la quale l'assicurato risulta iscritto nelle gestioni speciali, è possibile versare i contributi volontari, in seguito a richiesta all'INPS. Per ottenere l'autorizzazione occorre avere almeno 5 anni di contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti la domanda. L’importo dei contributi è calcolato sulla media del reddito di impresa dichiarato ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione. è ammessa la contribuzione volontaria anche per i 6 mesi precedenti la data di richiesta.

Il versamento dei contributi va fatto trimestralmente alle seguenti scadenze:

- 30 giugno (per il primo trimestre);

- 30 settembre (per il secondo trimestre);

- 31 dicembre (per il terzo trimestre);

- 31 marzo dell'anno successivo (per il quarto trimestre).

 

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Prestazioni previdenziali

 

L 'INPS eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- Pensione di anzianità: decorre dal mese successivo a quello di raggiungimento dell’età pensionabile o dal mese successivo alla presentazione della richiesta. I requisiti per accedere alla pensione di anzianità sono 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure si può prescindere dall’età se si ha una maggiore anzianità contributiva. In tal caso servono almeno 40 anni di contributi.

- Assegno di invalidità: per beneficiare dell'assegno di invalidità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) riduzione permanente accertata della capacità lavorativa a meno di due terzi;

b) l’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni;

c) almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di assegno di invalidità. Quest’ultimo è concesso per la durata di 3 anni; l'interessato può comunque chiederne il rinnovo per altri 3 anni. L'assegno di invalidità è definitivo se è stato riconosciuto per 2 volte consecutive. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene sostituito dalla pensione di vecchiaia;

- Pensione di inabilità: decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e/ o dal riconoscimento dello stato di inabilità. Per accedere alla pensione di inabilità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) totale e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale (inabilità al 100%);

b) almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

c) l’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni;

 

- Pensione di vecchiaia: Per accedere alla pensione di vecchiaia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;

b) sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.).

 

- Pensione di reversibilità: hanno diritto i superstiti dell'assicurato o del pensionato e cioè:

1) coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;

2) figli;

3) di minore età (fino ai 18 anni);

4) maggiorenni se studenti a carico del genitore al momento del decesso: fino a 21 anni se studenti di scuola media o professionale; fino a 26 anni se studenti universitari;

5) inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso, prescindendo dall'età;

6) genitori: in assenza del coniuge e dei figli, purchè i genitori medesimi siano a carico del defunto alla data del decesso, non titolari di pensione ed ultra 65enni;

7) fratelli e sorelle: in assenza del coniuge, dei figli e dei genitori, purchè risultino a carico del defunto alla data del decesso, non coniugati e non titolari di pensione ed inabili;

Per tale tipologia di pensione occorrono i seguenti requisiti:

a) per la pensione indiretta il soggetto deceduto deve avere versato almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni precedenti la data di morte;

b) per la pensione di reversibilità i familiari superstiti hanno diritto alla pensione se il deceduto era già titolare di pensione di invalidità, di inabilità, di vecchiaia o di anzianità.

 

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Ritenute

 

Ritenute fiscali

 

I compensi corrisposti agli intermediari (anche agli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sia come persone fisiche che in forma societaria), sono da assoggettare alla ritenuta alla fonte prevista sull’accertamento delle imposte dirette.

L'art. 25-bis del DPR 600/73, che disciplina le ritenute fiscali sulle provvigioni, stabilisce che i soggetti, indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso decreto, che corrispondono provvigioni per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa.

Gli imprenditori mandanti che sono tenuti a operare una ritenuta fiscale sono:

- le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo; .

- le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice) ed equiparate;

- le associazioni costituite da artisti e professionisti;

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);

- gli altri soggetti a imposta sul reddito delle persone giuridiche (enti commerciali, stabili organizzazioni in Italia, ecc...).

 

La ritenuta va operata su tutte le provvigioni, comunque denominate, anche su quelle corrisposte eventualmente in natura, o sotto forma di fringe benefits, purchè afferenti le  prestazioni per rapporti di agenzia e va altresì effettuata al momento del pagamento, a prescindere dall'anno in cui le provvigioni sono maturate (criterio di cassa). Può quindi esserci una divergenza tra l'anno in cui sono maturati i compensi e quello in cui sono percepiti.

Sono escluse da tale normativa le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, per cui le provvigioni pagate ad agenti di prodotti agricoli non subiscono ritenuta d'acconto.

Le fatture emesse per provvigioni da agenti di commercio italiani verso case mandanti straniere non sono soggette a ritenuta d'acconto.

 

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Provvigioni soggette a ritenute

 

Secondo la circolare ministeriale n. 24 del 10 giugno 1983, la provvigione degli agenti o rappresentanti di commercio da assoggettare alla ritenuta è costituita:

- dal compenso che spetta all'agente per l'attività prestata o da un'anticipo del medesimo (acconto provvigionale);

- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti agli agenti e derivanti dall'eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente;

- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (quali, per esempio, quelli conseguenti allo "star del credere");

- da somme percepite dall'agente nell'ipotesi in cui il preponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell'agente e rappresentante (cosiddetta "invasione di zona");

- da corrispettivi o proventi in natura;

- da ogni altro compenso inerente all'attività prestata dagli agenti, ivi compresi i rimborsi spese relativi all'attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei preponenti.

 

Non sono, invece, da ricomprendere i compensi percepiti dall'agente in diretta e specifica relazione all'attività di depositario (C.M. n. 24 del 10 giugno 1983).

 

Sulle provvigioni corrisposte la ritenuta è applicata a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, nella misura del 23% ed è commisurata al 50% delle provvigioni stesse (in pratica l'11,5%).

Anche le provvigioni corrisposte dagli agenti ad altri soggetti (in primo luogo sub-agenti ed altri collaboratori esterni) sono sempre soggette a ritenuta d'acconto.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, l'aliquota del 23% è commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica il 4,6%).

Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute all'atto del pagamento delle provvigioni, anche se si tratta di somme corrisposte per acconto, anticipazioni o altro titolo.

Quando, per disposizioni normative o accordi contrattuali, le provvigioni sono direttamente trattenute dal percipiente sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti (gli agenti) sono tenuti a rimettere ai preponenti l'importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del versamento da parte del sostituto d'imposta, le ritenute si considerano operate, in tali casi, nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le ritenute vanno versate dai preponenti e mandanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni. Il codice del versamento è il numero 1038.

 

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Ritenute ridotte

 

La ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% e non sul 50%) è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso, nonchè l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/ o di terzi per un periodo complessivo di almeno 6 mesi.

La dichiarazione ha validità annuale e va spedita, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il sostituto d'imposta applicherà la ritenuta nella misura ridotta solo dalla data in cui è venuto in possesso della dichiarazione dell'agente o rappresentante di commercio.

Il DM 16 aprile 1983 definisce i soggetti da considerare dipendenti e terzi. Sono "dipendenti" coloro che si considerano tali secondo le norme della legislazione del lavoro ovvero coloro che prestano la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni.

Si considerano "terzi" coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari, i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta nell'ambito dell'impresa, nonchè gli associati in partecipazione quando il loro rapporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

L'opera di dipendenti o di terzi è rilevante ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura ridotta indipendentemente dal numero degli stessi, purchè dia luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, oppure del minore periodo in cui l'attività è svolta, anche se l 'attività dei dipendenti o dei terzi non è resa dalle stesse persone. Se il percipiente (agente) si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità sussiste qualora il percipiente sostenga nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

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Contabilità

 

Regimi contabili

 

La legislazione fiscale sul reddito d’impresa (Testo unico delle imposte sui redditi) e le altre leggi collegate prevedono per i contribuenti i seguenti regimi contabili:

 

Contabilità ordinaria

 

Questo regime contabile è applicabile alle imprese, professionisti ed agenti di commercio con :

- ricavi annui superiori a 309.874,14 € per le prestazioni di servizi (in cui rientrano gli agenti di commercio);

- ricavi annui superiori a 516.456,90 € per le altre attività.

La contabilità ordinaria impone la tenuta dei seguenti libri e scritture (art. 14 DPR 600/73):

- registri obbligatori ai fini Iva

- libro giornale;

- libro degli inventari;

- registro dei beni ammortizzabili.

La determinazione del reddito avviene sulla base del bilancio d’esercizio a cui si applicano le variazioni dettate dalle norme tributarie.

 

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Contabilità semplificata

 

Questo sistema contabile è applicabile (salva l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria) per le imprese, professionisti ed agenti di commercio con:

- ricavi inferiori a 309.874,14 € per le prestazioni di servizi;

- ricavi inferiori a 516.456,90 € per le altre attività.

Per le imprese in regime di contabilità semplificata  è sufficiente la tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva.

 

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Contabilità supersemplificata

 

Questo regime contabile si applica solo alle persone fisiche esercenti imprese o arti e professioni che abbiano realizzato nell’anno precedente:

- un volume d’affari inferiore a 15.493,71 € per le attività di prestazioni di servizi;

- un volume d’affari inferiore a 25.822,84 € negli altri casi;

- non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell’Iva, superiore a 18.075,99 € se si tratta di attività di rivendita;

- non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell’Iva, superiore a 10.329,14 € negli altri casi;

- non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a 25.822,84 €;

- non abbiano corrisposto ai dipendenti e collaboratori compensi complessivi superiori al 70% del volume d’affari, inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali.

 

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Contabilità forfetaria (abrogata nel 2007)

 

Questo sistema contabile si applica solo alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e che nell’anno precedente:

- abbiano realizzato un volume d’affari fino a 10.329,14 €;

- abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo non superiore a 10.329, 14 €, al netto degli ammortamenti;

- non abbiano effettuato cessioni all’esportazione;

- non abbiano corrisposto a dipendenti o collaboratori stabili compensi complessivi superiori al 70% del volume d’affari (inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali).

 

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Regime dei contribuenti minimi in franchigia (abrogato nel 2008)

 

I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 €, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi IVA, ad eccezion e degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto   alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili esenti da IVA e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, c. 1 del D.L. 331/1993. A seguito della prima comunicazione dei dati, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni sopra riportate ne fanno comunicazione all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività.

I soggetti che rientrano in tale regime (regime naturale) possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, é comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.  La revoca é comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione, ai sensi dell'art. 19-bis2 D.P.R. 633/72. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'art. 19-bis2 é versata in un'unica soluzione, o in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale é intervenuta la modifica. La prima o unica rata va versata  entro  il termine per il versamento a saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia, mentre le successive rate vanno versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta relativa ai 2 periodi successivi.

I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di una apparecchiatura  informatica,  corredata  di  accessori  idonei,  da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Il regime speciale cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui viene realizzato un volume d’affari superiore a € 7000 o vengono effettuate cessioni all’esportazione; b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui  il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite prefissato del 50% del limite stesso; in tal caso, sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle nuove disposizioni.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo  a quello in corso alla data del 4.7.2006.

 

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Regimi agevolati

 

I regimi agevolati sono relativi a:

- coloro che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali (“forfettino”), per i quali, a fronte dell’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, è applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 della Legge n. 388/2000;

- coloro che sono soggetti a studi di settore, ma con ricavi “marginali” (“forfettone”) per i quali è applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 15% sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle condizioni previste dall’art. 14 della Legge n. 388/2000.

 

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13 L.388/2000)

 

Destinatari:

- le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa (art. 51 Tuir) o una nuova attività artistica o professionale (art. 49 Tuir);

- le imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del Tuir che intraprendono una nuova attività d’impresa

 

Condizioni

 

a) il contribuente non deve avere esercitato nei 3 anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni; la qualità di socio in società di persone o capitali non è di per sé causa ostativa, purchè il socio non abbia svolto in concreto alcuna attività d’impresa o lavoro autonomo. Il regime agevolativo è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;

b) la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine. Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa;

c) l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di € 30.987,41 per l'attivita' professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di € 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di € 61.974,82 per le imprese esercenti altre attivita';

d) nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta precedentemente da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare i limiti prima illustrati. Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente più deboli;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi

 

Durata

Tre periodi d’imposta salvo revoca in caso di superamento dei limiti.

Se i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi di cui sopra il regime fiscale cessa a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

Se i compensi o i ricavi conseguiti superano del 50% i limiti di cui sopra il regime fiscale cessa a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.

 

Regime fiscale

 

Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e regionali pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.

Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef.

I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime agevolato.

è dovuto l’acconto e il saldo IRAP.

L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale.

 

Adempimenti contabili

Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.

Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP e da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici Iva.

I contribuenti comunicano l’opzione per il regime sostitutivo in sede di presentazione della dichiarazione Iva d'inizio attività ad uno degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

 

Regime fiscale delle attività marginali (art.14 L.388/2000)

 

Destinatari:

- Persone fisiche e imprese familiari, di cui all’art. 5, comma 4 del Tuir, esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore

 

Condizioni

I ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dai provvedimenti ministeriali, determinato in base all'applicazione, degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso, e comunque non superiori a 25.822,85 €. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

 

Durata

Il regime ha durata a tempo indeterminato.

L’opzione è valida per almeno un periodo d’imposta con rinnovo automatico alla sua scadenza salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione.

Se i ricavi o compensi superano i limiti di cui sopra il regime cessa dal periodo d’imposta successivo.

 

Regime fiscale

Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e regionali pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.

Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef.

I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime agevolato.

è dovuto l’acconto e il saldo IRAP.

L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale.

 

Adempimenti contabili

Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.

Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette IVA e IRAP e da liquidazioni e versamenti periodici Iva.

 

Comunicazione inizio attività marginale

All'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Per rinunciare al regime è sufficiente inviare una comunicazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell’anno per il quale non si intende più fruire del regime.

 

Tutoraggio

Gli art. 13 e 14 della Legge 388/2000 hanno previsto un particolare regime fiscale agevolato per tutti coloro che intraprendono una nuova iniziativa imprenditoriale/professionale  oppure esercitano un’attività imprenditoriale/professionale i cui ricavi rientrano nel limite previsto dagli studi di settore per le attività marginali.

Per consentire l’acquisizione dei dati rilevanti fiscalmente per le attività svolte dall’assistito che ha optato per i regimi fiscali agevolati, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo strumento l’RFA WEB.

Grazie a tale applicazione il contribuente non sarà più obbligato a fare il download del software e ad effettuare gli invii trimestrali, infatti, tale funzionalità sarà sostituita da una semplice funzione di validazione dei dati inseriti che verrà attivata su RFA WEB.

Pertanto, a partire dal 01 febbraio 2007, gli assistiti potranno utilizzare il nuovo strumento RFA WEB per la comunicazione dei dati fiscali. Tali dati saranno utilizzati per la predisposizione automatica della dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’IVA annuale.

RFA WEB è attivabile dopo aver effettuato la procedura (inserimento utente e password) di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia nell’area STRUMENTI: http://telematici.agenziaentrate.gov.it/

RFA WEB, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, ha anche la finalità agevolare i fruitori dei regimi agevolati a cui è dedicato il servizio di “tutoraggio” .

Con il Tutoraggio il contribuente riceve il beneficio dell’assistenza fiscale gratuita da parte di un tutor dell’ufficio, con conseguente riduzione del rischio di errori, nonché dell’esonero da numerosi adempimenti contabili e fiscali.

Si ricorda che per poter accedere al servizio di tutoraggio è necessario:

aver già chiesto la specifica assistenza agli uffici locali della Agenzia delle Entrate;

essere in possesso del Pincode.

 

Nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali (in vigore dal 01/01/2008)

 

Soggetti interessati

A decorrere dal 1º gennaio 2008 è istituito un nuovo regime fiscale, automatico, per le persone fisiche esercenti attività di impresa (anche in forma di impresa familiare), arti o professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 € e non hanno effettuato:

- cessioni all'esportazione;

- sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

- acquisti di beni strumentali, nel triennio solare precedente, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €.

Si evidenzia che il suddetto limite dei ricavi o compensi è unico per tutti i soggetti interessati a prescindere dal tipo di attività esercitata; conseguentemente rientreranno più facilmente in tale regime i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi (imprenditoriali o professionali) a più alto valore aggiunto.

 

Soggetti esclusi

Non sono considerati contribuenti minimi:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

- i soggetti non residenti;

- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

- gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata.

 

Semplificazioni contabili

I contribuenti minimi non debbono applicare l’Iva sui ricavi o compensi percepiti e, in contrapposizione, non possono più dedurre l’Iva assolta sugli acquisti effettuati, anche intracomunitari e sulle importazioni. In via generale, pertanto, i medesimi contribuenti non sono più tenuti alla compilazione dei registri IVA (acquisti, vendite o corrispettivi) e non sono più tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche ed al versamento dell’eventuale differenza a debito: tuttavia, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali essi risultano debitori dell’imposta (ad esempio perché acquirenti da un soggetto obbligato all’applicazione del regime di inversione contabile c.d. reverse charge), devono integrare la fattura d’acquisto con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e devono provvedere a versare all’erario, con il modello F24, la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Diversamente da quanto ipotizzato nel corso di alcune riunioni tecniche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è previsto che tali soggetti debbano provvedere a chiudere la partita IVA né che essa venga sostituita da un altro numero o codice: in altri termini la partita IVA resterà congelata per tutto il periodo di applicazione del nuovo regime (in analogia a quanto accade nei confronti degli imprenditori individuali che affittano la loro unica azienda).

 

Obblighi contabili

In luogo del precedente obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (registri IVA e degli eventuali altri registri ai fini delle imposte dirette), i contribuenti minimi hanno esclusivamente l’obbligo di numerare e di conservare le fatture di acquisto, i documenti ricevuti ed emessi e le bollette doganali: resta altresì l’obbligo di certificazione dei corrispettivi (mediante scontrino o ricevuta fiscale) mentre dovrebbe venire meno (questo aspetto deve ancora trovare una conferma ufficiale) l’obbligo di presentazione in via telematica dei corrispettivi.

Ai fini delle imposte sui redditi resta l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Viene meno, ove già non ci si avvalga delle semplificazioni sulla tenuta dei registri contabili previsti dalla vigente normativa, l’obbligo di tenuta del libro dei beni ammortizzabili

 

Determinazione del reddito

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato dalla differenza algebrica tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione. In conseguenza del nuovo regime di cassa non si dovrà più tenere conto del valore delle rimanenze finali di magazzino che si dovevano calcolare alla fine dell’esercizio. Alla formazione del reddito concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni.

 

Contributi previdenziali

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono direttamente dal reddito e non più tra gli oneri deducibili in sede di dichiarazione.

 

Imposta sostitutiva

Sul reddito che ne consegue si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari a 20%. Il testo del Disegno di Legge non prevede, al contrario di quanto era stato fatto in situazioni analoghe in passato (ad es. nel caso del regime per le nuove iniziative produttive), l’esclusione, da parte dei soggetti imprenditori o lavoratori autonomi che pagano compensi o corrispettivi ai contribuenti che si avvalgono del nuovo regime, di applicazione della ritenuta di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Questa anomalia verrà, probabilmente, corretta in sede di approvazione parlamentare del provvedimento.

 

Imprese familiari

Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

 

Esclusione dall’Irap

I contribuenti minimi non sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Esclusione Elenchi clienti, fornitori e Studi di settore.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori e sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.

 

Rettifica della detrazione IVA  relativa all’acquisto beni non ammortizzabili ed ai servizi

L'applicazione del nuovo regime comporta la rettifica della detrazione IVA operata in passato sull’acquisto dei beni strumentali. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, oppure in 5 rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata va versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione.

 

Operazioni con IVA  non esigibile ed eccedenza detraibile

Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari va tenuto conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso o essere utilizzata in compensazione.

 

Situazioni pregresse

I componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei soggetti minimi o marginali, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità a disposizioni di legge (ad esempio: quote di plusvalenze che si è rateizzato, costi o ricavi sospesi in applicazione del criterio di competenza, altro) partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 €. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di € 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

 

Perdite fiscali

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso dello stesso, possono essere computate in diminuzione del reddito nei periodi di imposta successivi secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.

 

Opzione per il regime normale

I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

 

Validità dell’opzione

L'opzione  è valida per almeno un triennio e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Cessazione del regime minimo

Sono previsti due fattispecie:

a) il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per rientrare in tale regime;

b) il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 € di oltre il 50%. In tal caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare. La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il  50% del limite, determina l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni.

 

Periodi di transizione da un regime all’altro

Nell’ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime minimo a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi.

 

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Libri contabili

 

Libro giornale

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa (art. 2216 c.c.). Le registrazioni sono per data di manifestazione e non di rilevazione.

 

Libro degli inventari

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione. Esso contiene la descrizione di tutti i componenti patrimoniali (attivi e passivi) di un’impresa, la classificazione dei componenti rinvenuti, in riferimento a una data; la valutazione degli stessi componenti.

 

Libro mastro

Il libro mastro è formato dall’insieme delle schede contabili accese ai diversi conti  e consente di riclassificare i valori delle operazioni rilevate cronologicamente nel libro giornale in tali conti. Per le scritture ausiliarie non è richiesta nè la numerazione, nè la vidimazione iniziale.

 

Registro dei beni ammortizzabili

Nel registro dei beni ammortizzabili devono risultare, per ciascun bene o per ciascuna categoria omogenea di beni: l'anno di acquisizione, il costo storico, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo ammortamento dell'anno precedente, il coefficiente di ammortamento adottato, la quota annuale di ammortamento le eliminazioni dal processo produttivo. Tale registro deve essere compilato entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi. I beni immobili e beni mobili registrati devono essere registrati individualmente; gli altri beni strumentali possono essere registrati per categorie omogenee per anno di acquisizione e per medesimo coefficiente di ammortamento.

 

Registri delle società

 

Il mandato di agenzia può essere conferito non solo a persone fisiche, ma anche a società di capitali (Società a responsabilità limitata, Società per Azioni, Società in accomandita per azioni),le quali devono tenere, oltre ai registri precedenti, i seguenti libri societari, numerati progressivamente, bollati e vidimati in ogni pagina:

 

- il libro dei soci, nel quale indicare il numero delle azioni o delle quote, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative o delle quote, i trasferimenti e i vincoli a esse relativi e i versamenti eseguiti;

- il libro delle obbligazioni;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio sindacale;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste);

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni).

 

 

 

         

            

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