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1.1 La disciplina dei contratti.
Il negozio giuridico, consiste un una serie di atti che sono posti in essere
da uno o più soggetti e volti a produrre effetti che l'ordinamento riconosce
e garantisce.
Di solito, gli atti negoziali sono dichiarazioni, ma possono
anche manifestarsi attraverso i cosi detti comportamenti
concludenti, come ad esempio una persona che salendo in un treno o
taxi conclude in tal modo un contratto di trasporto ed è obbligato
all'acquisto del servizio di trasporto.
Il negozio giuridico permette ai singoli di regolare in modo autonomo i propri
interessi privati, esistono comunque dei limiti imposti dall'ordinamento
giuridico, e possiamo distinguere i negozi giuridici tipici,
che possiamo definire già predefiniti ( contratto di
vendita art. 1470 cc, contratto di agenzia art.
1742 cc e ss, contratto di mandato art. 1703 a 1730 cc,
contratto di riporto art. 1548 al 1551, contratto
di mediazione art 1754 cc) dai nei negozi giuridici
atipici, come ad esempio il contratto di distribuzione,
nei quali viene lasciata maggiore discrezionalità alle parti.
1.2 Il negozio giuridico e strettamente correlato con la nozione di
contratto, art 1321 cc, in cui si definisce il contratto, l'accordo
fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto
giuridico patrimoniale. Il contratto è quindi una fonte di obbligazione che
caratterizza anche il rapporto che intercorre fra debitore e creditore, art.
1173 cc.
Elementi essenziali di un contratto sono:
-l'accordo delle parti art 1326 e ss (che può; essere tacito
oppure espresso)
-la causa art. 1343 e ss (ovvero lo scopo alla base della
conclusione del contratto)
-l'oggetto art 1346 e ss (deve essere possibile, lecito,
determinato, determinabile art 1346 cc)
-la forma ( ad substantiam <<prescritta dalla legge pena la
nullità>>oppure ad probationem) art 1350 e ss
oltre agli elementi essenziali vi sono anche:
Elementi accidentali di un contratto:
- la condizione ( che può; essere sospensiva <<sospende un
effetto>> oppure risolutiva <<produce la conclusione di un effetto>>)
-Il modo (circostanza valida solo per i negozi giuridici a
titolo gratuito, differente dalla controprestazione, il modo è una fonte di
obbligo per il beneficiario che ne limita l'attribuzione derivante dal
negozio)
-Il termine ( che può essere iniziale oppure finale, ed è
l'elemento che limita l'efficacia del contrato.
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1.3 I diversi tipi di contratti
possiamo distinguere i contratti da:
- tipici ed atipici ( a secondo se la loro disciplina sia o
meno stabilita dalla legge)
- consensuali o reali ( quando basta il semplice consenso, oppure è
necessaria la consegna della cosa)
- istantanei o di durata ( i primi esauriscono il loro
effetto nell'istante, mentre i secondi si protraggono nel tempo
- a effetti reali oppure obbligatori ( che danno luogo al
trasferimento della proprietà di un bene, oppure che danno vita ad un
diritto personale di credito / godimento)
1.4 La conclusione del contratto.
Il codice civile afferma che il contratto si conclude nel momento e
nel luogo in cui chi ha formulato la proposta è viene a conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte.
La proposta è una dichiarazione di volontà unilaterale che diventa
vincolante e impegnativa quando viene accettata dalla controparte e deve
essere tale da contenere gli elementi essenziali del contratto in modo che
possa bastare l'assenso del destinatario per la sua stipulazione.
L'accettazione deve essere portato a conoscenza del proponente entro il
termine stabilito oppure dagli usi e consuetudini, anche se un contratto può;
essere concluso attraverso un comportamento concludente, in tale circostanza
il contratto si conclude nel momento in cui ha inizio la prestazione.
La conclusione del contratto può; anche avvenire attraverso una semplice
adesione, il proponente in tal caso predispone un contratto standard cui la
controparte non può; che accettare la proposta nella sua interezza.
1.5 Gli effetti, e le condizioni generali e vessatorie del contratto.
L'art 1372 cc, afferma che il contratto ha forza di legge fra le
parti e non può; essere sciolto se non con il consenso reciproco di entrambe
le parti, producendo obbligazioni che devono essere adempiute dalle parti,
con l'esecuzione dello stesso secondo buona fede art 1375 e 1175 cc.
Molti contratti contengono condizioni generali di contratto, che sono
necessarie per uniformare un numero elevato di rapporti giuridici, per
rispondere all'esigenza di avere uno schema predefinito standard da
applicare ad una pluralità di soggetti, in tale contesto è necessario
tutelare chi si appresta alla conclusione dello stesso, prevedendo che
alcune clausole particolarmente gravose debbano essere approvare per
iscritto, clausole vessatorie che generano l'esistenza di contratti per la
cui stipula e necessaria la doppia firma.
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1.6 Nullità ed annullabilità di un contratto
Cause che rendono nullo un contratto nei casi
specifici sono:
- La mancanza di uno dei requisiti essenziali indicati dall'art. 1325 cc
- L'illiceità della causa ed illiceità dei motivi (art 1345 cc)
- Mancanza dell'oggetto e dei requisiti stabiliti (art 1346 cc)
Il contratto è nullo in tutti gli altri casi previsti dalla legge
Cause che rendono annullabile un contratto si ha quando una
delle parti era:
- Legalmente incapace di contrarre
- Stipulato da persona incapace di intendere e di volere.
- Nel caso in cui il consenso sia stato dato per errore oppure sia stato
estorto con violenza oppure carpito con dolo ( violenza tale da fare
impressionare una persona sensata , dolo è causa di annullamento quando i
raggiri utilizzati da uno dei contraenti, sono tali che in assenza di quelli,
l'altra parte non avrebbe contratto.
Naturalmente nel caso di annullabilità, (differentemente dalla nullità di un
contratto) gli effetti dello stesso si producono, ma possono essere
eliminati se il contratto viene impugnato giudizialmente dalla parte che ha
interesse al suo annullamento.
1.7 Agente (agente, rappresentante, agente generale, subagente)
L’agente promuove, con il contratto di agenzia art. 1742 cc, “una parte
assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso
retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona. Contatta
i clienti, propone gli affari, ne discute le condizioni in base alle
istruzioni ricevute e poi trasmette l’esito delle trattative alla preponente
che può; accettare o rifiutare, operando come autonomo imprenditore.
Il contratto è concluso esclusivamente tra il preponente e il cliente.
Il rappresentante, quindi l’agente con rappresentanza, art. 1752 cc , si ha
quando viene conferita all’agente dal preponente, la rappresentanza anche
per la conclusione dei contratti.
L’agente con rappresentanza può; anche concludere i contratti in nome e per
conto della ditta rappresentata.
Dal punto di vista giuridico non esistono differenza tra agente, agente
generale e subagente.
Dal punto di vista organizzativo le differenze sono relative alle
suddivisioni di responsabilità, a diversità di compiti, direttivi o
esecutivi, all’anzianità, l’importanza o il prestigio.
Per ciò; che attiene la figura di subagente, è necessario esaminare tre casi
distinti:
- Subagente nominato dalla ditta: il subagente è alle dipendenze della
mandante, la quale è debitrice delle provvigioni nei confronti di
quest’ultimo e di tutti gli aspetti legali al contratto stesso.
- Subagente nominato dall’agente per incarico della ditta: il subagente
dipende dall’agente, per cui il suo mandato e direttamente collegato al
mandato dell’agente, salvo il caso in cui la ditta intenda continuare con il
subagente anche se il mandato dell’agente è stato revocato. La provvigione è
dovuta dall’agente. è un caso particolare in quanto il subagente opera in
favore della ditta con la quale non ha nessun tipo di rapporto.
- Subagente abusivamente nominato dall’agente non autorizzato: l’agente non
può; nominare subagenti senza il consenso della mandante. Nel caso in cui
l’agente non rispetti tale vincolo, non c’é nessun tipo di rapporto tra il
sub agente e la ditta ma solo un rapporto di collaborazione tra l’agente e
il subagente, che tra l’altro non è vietato dalla legge.
Il subagente può; vantare diritto solo nei confronti dell’agente e
quest’ultimo è l’unico responsabile per le eventuali irregolarità e per i
danni causati.
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1.8) Intermediario/Mediatore
Il mediatore/intermediario è colui che mette in relazione le parti per la
conclusione di un contratto senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza (art. 1754
c.c.).
Il mediatore non si limita ad avvicinare le parti contraenti, ma interviene
nelle trattative e tenta di metterle d’accordo sul prezzo e sulle altre
condizioni del contratto. Talvolta può; accompagnare le parti nella stesura
di contratti preliminari, può; prestare fideiussione per una delle parti.
Il rapporto tra mediatore/intermediario e le parti è puramente occasionale e
questo requisito non viene meno, neanche nel caso in cui i rapporti siano
particolarmente frequenti.
Il mediatore/intermediario ha diritto alla provvigione da ciascuna delle
parti e al rimborso delle spese anche se l’affare non viene concluso.
Il mediatore/intermediario ha come obbligo l’iscrizione nel ruolo di
mediatore presso la Camera di Commercio di appartenenza.
La Camera di Commercio distingue il ruolo in tre sezioni:
- Agenti immobiliari;
- Agenti merceologici;
- Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Per l’iscrizione al ruolo i mediatori devono sostenere un apposito esame, al
quale potranno accedere solo dopo aver prestato la loro opera per 2 anni o
dopo un apposito corso preparatorio.
1.9) Procacciatore d’affari
Il procacciatore di affari segnala i nominativi e prezzi mettendo
in relazione acquirente e venditore senza partecipare attivamente alla
conclusione dei contratti. Non ha vincoli di fedeltà, essendo libero di
agire per chiunque.
L'attività di procacciatore di affari è da intendersi occasionale, la
mancata occasionalità della stessa viene considerata (frequentemente in caso
di contenzioso) alla stregua di un rapporto di agenzia collegando i diritto
e gli obblighi contrattuali direttamente agli AEC degli agenti di commercio.
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1.10) Concessionario
Il concessionario è un commerciante che acquista la produzione o un
settore di produzione di un’impresa industriale per rivenderla, oppure che
ha il privilegio dell’esclusiva per l’acquisto dei prodotti destinati alla
successiva rivendita in una determinata zona. L’impresa vende la sua
produzione soltanto all’unico o a pochi concessionari con i quali stabilisce
rapporti continuativi. A sua volta il concessionario vende ai propri clienti
i quali non hanno alcun rapporto con l’industriale produttore. Il
concessionario non è altro che un cliente privilegiato del produttore.
1.11) Commissionario
Il contratto di commissione è un mandato che ha ad oggetto
l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del
commissionario (art. 1731 c.c.).
Il commissionario tratta con il venditore come se fosse il compratore,
oppure tratta con l’acquirente come se fosse il venditore. Tratta per nome
proprio, riceve e emette fattura.
1.12) Viaggiatore di commercio
Il viaggiatore di commercio è l’impiegato stabilmente incaricato di
viaggiare in determinate zone per vendere merci; sia che viaggi a proprie
spese come a spese della ditta, sia che abbia una retribuzione fissa,
oppure, in tutto o in parte, a provvigione. è gerarchicamente subordinato
alla ditta al pari degli altri impiegati, nonostante possa fruire di una
certa libertà di movimento e iniziativa, seppur legato agli itinerari
definiti dalla ditta.
1.13) Piazzista
Il piazzista è l’impiegato di una ditta incaricato di vendere le
merci nella città, sede della ditta, e negli immediati dintorni, comunque
sia retribuito, col solo stipendio o con le sole provvigioni, oppure con
l’uno o le altre insieme.
Il piazzista può; lavorare contemporaneamente per più ditte, naturalmente con
il consenso delle stesse. Il piazzista è un dipendente dell’azienda alle
dipendenze gerarchiche della stessa.
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